Il congedo per cure permette ai lavoratori mutilati e invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% di assentarsi dal lavoro fino a 30 giorni ogni anno, anche in modo frazionato, per sottoporsi a cure legate alla propria invalidità. La regola è fissata dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ed è tornata d’attualità con una scheda dedicata sul portale SuperAbile dell’INAIL.
Chi ha diritto al congedo per cure
Il decreto riconosce il congedo ai lavoratori mutilati e invalidi civili a cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento. La soglia è quindi più alta del 50%: chi ha esattamente il 50% non rientra. Il testo della norma non subordina il beneficio al riconoscimento dell’handicap ai sensi della legge 104, che è un’altra tutela con regole proprie, come spiegato nella guida al congedo straordinario con legge 104. Per sapere come si ottengono le percentuali e quali diritti comportano puoi consultare anche la guida sull’invalidità civile e i relativi benefici.
Durata e utilizzo dei 30 giorni
Il limite è di trenta giorni per ogni anno e il congedo può essere fruito anche in maniera frazionata, cioè in più periodi o in singole giornate, in base alle cure da fare. Le cure devono essere collegate all’infermità invalidante riconosciuta: il decreto richiede che dalla richiesta del medico risulti la necessità della cura in relazione a quella specifica patologia, non a problemi di salute diversi.
Un punto importante riguarda il periodo di comporto, cioè il tempo massimo di malattia oltre il quale il contratto di lavoro può essere interrotto. Il decreto stabilisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto: i giorni usati per questo scopo non si sommano alle assenze per malattia ai fini del limite.
Come si richiede e che cosa serve
Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito della domanda del dipendente. Alla domanda va allegata la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, oppure di un medico appartenente a una struttura sanitaria pubblica, da cui risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. In pratica servono:
- la domanda scritta al datore di lavoro, con l’indicazione dei giorni richiesti;
- la richiesta del medico convenzionato con il SSN o di una struttura sanitaria pubblica;
- il verbale di invalidità, da tenere a disposizione per dimostrare la riduzione della capacità lavorativa riconosciuta.
Dopo le cure il lavoratore deve documentare in modo idoneo di essersi sottoposto alle terapie. Se le cure sono continuative, per giustificare le assenze si può presentare anche un’attestazione cumulativa, senza dover produrre un certificato per ogni singola giornata.
Trattamento economico e lavoro pubblico o privato
Durante il congedo il dipendente ha diritto a un trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. L’importo effettivo dipende quindi dalle regole applicabili al proprio rapporto di lavoro e dal contratto collettivo. Il decreto fa salvo l’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha eliminato per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche il congedo straordinario o l’aspettativa per cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche. Chi lavora nel pubblico impiego e pensa a cure di questo tipo deve quindi verificare con l’ufficio del personale che cosa sia consentito.
Cosa fare adesso
Se pensi di avere diritto al congedo per cure, controlla sul verbale la riduzione della capacità lavorativa riconosciuta, chiedi al medico la richiesta con l’indicazione della necessità delle cure e presenta la domanda all’ufficio del personale. Per dubbi sul contratto collettivo applicato, sul calcolo del trattamento economico o sul periodo di comporto è utile rivolgersi al patronato, a un sindacato o a un consulente del lavoro. Altri approfondimenti su diritti e permessi sono disponibili nell’archivio notizie.
Domande frequenti
Il congedo per cure si può usare a singole giornate?
Sì. La norma prevede che i trenta giorni annui possano essere fruiti anche in maniera frazionata, quindi anche in più periodi brevi nel corso dell’anno.
Serve la legge 104 per ottenere il congedo per cure?
Il testo dell’articolo 7 non la richiede: il requisito indicato è la riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, insieme alla necessità delle cure collegate all’infermità riconosciuta.
Hai bisogno di una mano con pratiche o domande? Puoi richiedere aiuto gratuitamente e farti contattare da un professionista della tua zona, oppure consultare l’elenco di CAF, patronati e consulenti presenti su InvaliditaWeb.
Le informazioni hanno carattere divulgativo e sono aggiornate al 30/10/2026: per il proprio caso specifico rivolgersi a INPS, patronato o CAF.
Crediti immagini: «2023 Stetoskop» di Jacek Halicki (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons.
Vuoi capire cosa fare adesso?
Compila il modulo: ti indichiamo i prossimi passi e le risorse più adatte alla tua situazione.
Invia richiesta

