Eliminare le barriere architettoniche in condominio non è una scelta eccezionale riservata a pochi, ma una decisione che l’assemblea può prendere con maggioranze agevolate. È il messaggio del convegno «Condomini e Accessibilità», in programma il 30 ottobre 2026 a Zola Predosa, in provincia di Bologna, dalle 14:30 alle 18:30, come riferisce Superando. Questa guida mette in ordine che cosa prevedono la legge 13/1989 e il codice civile, che cosa può fare l’amministratore e che cosa possono fare i condòmini e le persone con disabilità.
Che cosa dice la legge sull’accessibilità condominiale
La norma di riferimento è la legge 9 gennaio 1989, n. 13, dedicata al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. L’articolo 2 stabilisce che le delibere sulle innovazioni dirette a eliminare le barriere architettoniche, oltre alla realizzazione di percorsi attrezzati e all’installazione di dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità delle persone cieche, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.
La stessa norma aggiunge due punti decisivi. Le innovazioni di questo tipo non sono considerate in alcun caso voluttuarie e per realizzarle resta fermo un solo limite: il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato. In pratica, un intervento per l’accessibilità non può essere bloccato dicendo che è un lusso non necessario.
Maggioranze e limiti: l’articolo 1120 del codice civile
Il codice civile richiama la maggioranza dell’articolo 1136, secondo comma: servono i voti della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, cioè 500 millesimi su 1.000. Rientrano tra gli interventi approvabili con questa maggioranza le opere previste per eliminare le barriere architettoniche, accanto ad altre come quelle per migliorare la sicurezza e la salubrità o il contenimento dei consumi energetici.
Oltre al limite della stabilità e della sicurezza, l’articolo 1120 vieta le innovazioni che alterano il decoro architettonico o rendono alcune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Il progetto deve quindi essere studiato con un tecnico per rispettare questi paletti, ad esempio scegliendo la posizione di una rampa o di una piattaforma in modo che non impedisca l’uso degli spazi comuni.
Che cosa può fare l’amministratore
L’amministratore è la figura che trasforma la richiesta in una decisione. Quando un condomino interessato chiede interventi di questo tipo, deve convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta, salvo il caso in cui chieda al richiedente di integrare il contenuto e le modalità di esecuzione degli interventi. Nella pratica una gestione attenta dell’accessibilità prevede alcuni passaggi:
- ricevere e protocollare la richiesta scritta, chiedendo a chi la presenta di indicare l’intervento desiderato;
- inserire il punto in modo chiaro all’ordine del giorno e convocare l’assemblea nei trenta giorni;
- raccogliere uno o più preventivi e il parere di un tecnico sulla fattibilità e sul rispetto dei limiti di legge;
- presentare ai condomini le maggioranze richieste e la ripartizione della spesa;
- verbalizzare con precisione l’esito del voto, anche in caso di rifiuto, perché questo può avere effetti sui passaggi successivi.
Cosa possono fare i condòmini e la persona con disabilità
Chi ha una disabilità, o i suoi familiari, può presentare la richiesta all’amministratore e partecipare all’assemblea o farsi rappresentare. Se il condominio rifiuta di assumere la delibera, oppure non la assume entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, la legge consente alla persona con disabilità, o a chi ne esercita la tutela, di intervenire direttamente: può installare a proprie spese servoscala e strutture mobili e facilmente rimovibili, e modificare l’ampiezza delle porte d’accesso per rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage. Resta quindi essenziale fare la richiesta per iscritto, così da avere una data certa da cui far decorrere i tre mesi.
Per un approfondimento sugli impianti più richiesti puoi leggere la guida all’ascensore domestico per persone con disabilità, utile anche per capire i costi da portare in assemblea.
Il convegno di Zola Predosa
L’evento formativo, a partecipazione gratuita, era in programma all’Amatì Design Hotel ed è stato organizzato da ANACI Emilia Romagna, l’associazione degli amministratori condominiali e immobiliari, insieme ad ANMIC Emilia Romagna e Parma, Parmaccessibile e alla Rete CAAD Emilia Romagna, i centri per l’adattamento dell’ambiente domestico. Tra i relatori erano annunciati rappresentanti istituzionali, esperti di mobilità e accessibilità, come il responsabile del dipartimento MAUD di ANMIC Italia, e un saluto video della campionessa paralimpica Giulia Ghiretti. Gli organizzatori intendevano superare l’idea che l’accessibilità riguardi solo situazioni eccezionali o singole categorie di persone.
Cosa fare adesso
Se vivi in un condominio senza accessi adeguati, scrivi all’amministratore indicando l’intervento che ti serve, conserva la ricevuta e chiedi la convocazione dell’assemblea. Per la parte tecnica e per l’eventuale spesa è utile farsi seguire da un professionista, mentre un patronato o un’associazione può aiutarti a impostare la richiesta. Altri aggiornamenti sul tema sono nell’archivio notizie.
Domande frequenti
Serve l’unanimità dei condòmini per installare un ascensore o una rampa?
No. Per le opere che eliminano le barriere architettoniche la legge richiede le maggioranze dell’articolo 1120, secondo comma, del codice civile, cioè la maggioranza degli intervenuti con almeno la metà del valore dell’edificio.
Cosa succede se l’assemblea non decide?
Se il condominio rifiuta o non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, la persona con disabilità o chi la tutela può installare a proprie spese servoscala e strutture mobili e facilmente rimovibili, oltre ad ampliare le porte d’accesso.
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Le informazioni hanno carattere divulgativo e sono aggiornate al 30/10/2026: per il proprio caso specifico rivolgersi a INPS, patronato o CAF.
Crediti immagini: «Modern stairlift» di EMS Lifts (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons.
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