Chi ha fruito del congedo di 24 mesi previsto per le malattie oncologiche, invalidanti e croniche può ora coprire quel periodo con il riscatto del congedo. Lo spiega l’INPS nella circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, resa nota con una notizia del 23 ottobre 2026, che fornisce le istruzioni operative per applicare l’articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106. Il documento chiarisce quali periodi si possono riscattare, quali carte servono, come presentare la domanda e come viene calcolato il costo.
Cosa prevede la legge 106/2025 sul congedo
La legge 18 luglio 2025, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 ed entrata in vigore il 9 agosto 2025, riconosce ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con malattie oncologiche, oppure con malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, un periodo di congedo non superiore a ventiquattro mesi. Il congedo può essere continuativo o frazionato. Durante questo tempo la persona conserva il posto di lavoro, ma non percepisce la retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa.
Il congedo è compatibile con altri benefici economici o giuridici e decorre solo dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o meno, di cui il lavoratore dispone a qualsiasi titolo. Il nodo è previdenziale: il periodo di congedo non viene computato né nell’anzianità di servizio né ai fini contributivi, e per questo la norma permette di coprirlo versando i contributi. Restano valide le condizioni più favorevoli eventualmente previste dai contratti collettivi.
Non va confuso con il congedo straordinario previsto dalla legge 104, che spetta a chi assiste un familiare con disabilità grave: in questo caso il congedo riguarda la salute del lavoratore stesso.
Quali periodi si possono riscattare
Secondo la circolare, poiché il termine «riscatto» richiama la copertura di periodi passati senza contributi, l’assicurato può scegliere tra il riscatto e la prosecuzione volontaria per coprire il congedo. L’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fissa questi paletti:
- il periodo deve essere un congedo effettivamente fruito ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025, quindi non può essere precedente al 9 agosto 2025;
- il totale non può superare 24 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa;
- i mesi riscattati non rientrano nei due anni di congedo per gravi e documentati motivi familiari (articolo 4, comma 2, legge n. 53/2000) né nel limite di tre anni di riscatto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 564/1996;
- il periodo non deve essere già coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, in nessuna forma di previdenza obbligatoria, comprese le casse dei liberi professionisti e i regimi previdenziali esteri o dell’Unione europea.
Documenti e domanda: come si presenta la richiesta
Per il riscatto serve la documentazione del rapporto di lavoro relativa al periodo di congedo, che dimostri che questo è stato concesso e fruito ai sensi della legge 106/2025, per esempio il provvedimento di concessione. Se manca, l’INPS ammette una dichiarazione del datore di lavoro rilasciata «ora per allora», purché sia supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo al congedo e da elementi che permettano di verificare l’assenza dal servizio in quel periodo.
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite, a partire dal 9 agosto 2025. La facoltà vale anche per chi ha cessato il servizio e per chi è già titolare di pensione, nel rispetto degli eventuali termini di decadenza previsti dalla gestione previdenziale interessata. La richiesta va inoltrata alla gestione in cui risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce il congedo; in caso di ricongiunzione o trasferimento dei contributi, alla gestione in cui sono confluiti.
All’INPS la domanda si presenta solo in via telematica, con tre canali: il sito www.inps.it, con SPID almeno di livello 2, CNS o CIE di livello 3, seguendo il percorso «Pensione e Previdenza», «Ricongiunzioni e riscatti», «Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa»; il Contact Center Multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa o allo 06 164164 da rete mobile; oppure un patronato o un intermediario dell’Istituto. Per capire come funziona l’assistenza di un patronato si può leggere la voce del glossario sulla domanda tramite patronato.
Quanto costa il riscatto e cosa vale per la pensione
Poiché il congedo è stato introdotto dalla legge 106/2025, i periodi riscattati sono valutati con le regole del sistema contributivo. L’onere si calcola con il meccanismo a percentuale previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997: si applica l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data della domanda, nella gestione in cui opera il riscatto, alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda, rapportata al periodo da riscattare. L’importo versato è deducibile dal reddito complessivo da chi lo ha sostenuto. Termini di versamento, modalità di accettazione e gestione dei ritardi seguono le regole generali dei riscatti di ciascuna gestione.
L’anzianità contributiva acquisita con il riscatto è utile sia per il diritto alla pensione sia per la determinazione del suo importo. La circolare non indica una cifra uguale per tutti, perché il costo dipende dalla retribuzione e dalla durata del congedo: per sapere quanto spenderebbe nel proprio caso, la persona interessata deve rivolgersi a INPS, patronato o CAF.
Cosa fare adesso
Chi ha già usufruito del congedo dopo il 9 agosto 2025 può cominciare a recuperare il provvedimento di concessione o, in alternativa, a chiedere al datore di lavoro la dichiarazione necessaria, e a verificare con il proprio estratto conto contributivo che i mesi interessati non siano già coperti. Lo stesso vale per i familiari superstiti. Per i temi collegati alla tutela di chi assiste una persona con disabilità si può consultare anche la guida su caregiver, permessi e congedi, mentre gli aggiornamenti successivi sulla circolare saranno raccolti nell’archivio delle notizie di InvaliditaWeb.
Domande frequenti
Si può chiedere il riscatto anche se non si lavora più?
Sì. Secondo la circolare n. 108/2026 la facoltà è esercitabile anche da chi ha cessato il servizio e da chi è già titolare di pensione, nel rispetto degli eventuali termini di decadenza previsti dalla gestione interessata.
È meglio il riscatto o la prosecuzione volontaria?
L’INPS riconosce all’assicurato la facoltà di scegliere tra le due strade per coprire il congedo. Quale convenga dipende dal caso concreto, e la valutazione va fatta con l’aiuto di un patronato o di un consulente previdenziale.
Hai bisogno di una mano con pratiche o domande? Puoi richiedere aiuto gratuitamente e farti contattare da un professionista della tua zona, oppure consultare l’elenco di CAF, patronati e consulenti presenti su InvaliditaWeb.
Le informazioni hanno carattere divulgativo e sono aggiornate al 24/10/2026: per il proprio caso specifico rivolgersi a INPS, patronato o CAF.
Crediti immagini: “Sede INPS Roma.jpg” di Carlo Dani (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons.
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