Diritti dei passeggeri con disabilità: il sì del Parlamento UE

Di Redazione / AccessibilitàNews
Diritti dei passeggeri con disabilità: il sì del Parlamento UE
In lettura: Diritti dei passeggeri con disabilità: il sì del Parlamento UE

Hai un dubbio? Ti indichiamo i prossimi passi.

Invia richiesta

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, il 20 ottobre 2026, un regolamento che rafforza l’applicazione dei diritti dei passeggeri con disabilità e di tutti i viaggiatori nei diversi mezzi di trasporto. Il voto è stato di 652 favorevoli, 2 contrari e 8 astenuti. Tra le novità più seguite c’è l’accompagnatore che può viaggiare gratis in aereo quando la sua presenza è necessaria. Il testo non è però ancora in vigore: manca il via libera formale del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per cui le regole attuali restano valide.

Che cosa ha approvato il Parlamento europeo

Il regolamento riguarda l’applicazione dei diritti dei passeggeri su aerei, treni, autobus e navi e modifica cinque norme europee già esistenti, tra cui quella sull’assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Il pacchetto prevede il rimborso completo entro 14 giorni per i biglietti acquistati tramite agenzie o piattaforme online, comprese le commissioni di intermediazione, e un modulo europeo unico per presentare richieste di rimborso e risarcimento, che la Commissione dovrà pubblicare in tutte le lingue. Gli organismi nazionali di controllo potranno avviare audit, ispezioni e audizioni dei vettori anche di propria iniziativa, e non soltanto dopo i reclami. Il quadro generale è quello descritto dal Parlamento europeo nella scheda sui diritti dei passeggeri.

Accompagnatore gratuito: quando spetta

Il punto che interessa di più le persone con disabilità è la possibilità di viaggiare in aereo con un accompagnatore senza pagare il secondo biglietto. Non si tratta di un diritto generale su ogni volo: la gratuità scatta quando la presenza dell’accompagnatore è necessaria, ad esempio perché la compagnia la richiede per ragioni di sicurezza. Nelle ricostruzioni dell’accordo di giugno tra Consiglio e Parlamento si precisa che, se la compagnia impone un accompagnatore e non può fornire l’assistenza necessaria, il passeggero può viaggiare gratis con un accompagnatore di sua scelta. Una regola analoga vale già su autobus, treni e navi. Resta in vigore anche il regolamento (CE) n. 1107/2006, che garantisce l’assistenza gratuita in aeroporto e a bordo.

Le altre tutele per chi viaggia in aereo

Il portale AccessibleEU della Commissione europea descrive, per l’accordo di giugno 2026 sulla revisione dei diritti dei passeggeri aerei, altre misure che riguardano le persone con disabilità. Le compagnie dovrebbero coprire per intero il costo di sostituzione o riparazione delle attrezzature per la mobilità smarrite o danneggiate, mentre in passato il risarcimento era limitato a circa 3.000 euro, spesso molto sotto il costo reale. Dovrebbero inoltre fornire gratuitamente un’attrezzatura sostitutiva temporanea, risarcire i cani di assistenza feriti e riconoscere indennizzo e riprotezione a chi perde un volo per ritardi o mancanze nei servizi di assistenza. Anche il diritto di sedere accanto all’accompagnatore senza costi è tra i punti indicati.

Quando entrano in vigore le nuove regole

Dopo il voto del Parlamento, il regolamento deve ricevere l’approvazione formale del Consiglio e poi essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Secondo il resoconto di alcune testate specializzate, si applicherà dal 23 ottobre 2027, la stessa data prevista per il regolamento aggiornato sui diritti dei passeggeri aerei. Si tratta di un’indicazione da verificare sul testo ufficiale appena sarà pubblicato: fino ad allora non si può far valere nessuna delle nuove regole e restano applicabili quelle attuali.

Cosa fare adesso

Chi prenota un volo nei prossimi mesi può continuare a richiedere l’assistenza prevista dal regolamento attuale, segnalandola alla compagnia o all’agenzia al momento della prenotazione, e conservare i documenti del viaggio in caso di reclamo. In Italia i reclami non risolti dalla compagnia aerea possono essere inviati all’ENAC, l’autorità nazionale competente per il trasporto aereo, mentre per treni e autobus il riferimento è l’Autorità di regolazione dei trasporti. Sono proprio gli organismi di questo tipo a vedere rafforzati i propri poteri dal nuovo regolamento, quando sarà in vigore. Per organizzare spostamenti accessibili puoi leggere la guida su come pianificare un viaggio accessibile e quella sulle agevolazioni per viaggiare gratis o con sconto con la legge 104. Le altre novità sono raccolte nell’archivio delle notizie.

Hai bisogno di una mano con pratiche o domande? Puoi richiedere aiuto gratuitamente e farti contattare da un professionista della tua zona, oppure consultare l’elenco di CAF, patronati e consulenti presenti su InvaliditaWeb.

Le informazioni hanno carattere divulgativo e sono aggiornate al 28/10/2026: per il proprio caso specifico rivolgersi a INPS, patronato o CAF.

Crediti immagini: “Boarding ramp Virgin Australia Boeing 737 Domestic Terminal Brisbane Airport P1350077” di John Robert McPherson (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons.

Vuoi capire cosa fare adesso?

Compila il modulo: ti indichiamo i prossimi passi e le risorse più adatte alla tua situazione.

Invia richiesta
Carrello
Torna in alto